PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi).

      1. Nel rispetto del regime delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 117 della Costituzione, la presente legge reca norme per il contenimento, la razionalizzazione e la qualità della spesa pubblica in ambito statale, regionale e locale.

Art. 2.
(Unità per il controllo, la valutazione e la qualità delle politiche e della spesa pubblica).

      1. È istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze l'Unità per il controllo, la valutazione e la qualità delle politiche e della spesa pubblica del Governo, degli enti territoriali, degli enti locali e delle società ad essi riconducibili, di seguito denominata «Unità».
      2. L'Unità misura i livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini dai soggetti di cui al comma 1 e valuta i risultati conseguiti e i relativi costi.
      3. L'Unità valuta la qualità e l'efficienza dell'azione governativa e i relativi costi secondo i parametri stabiliti dal Rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla riforma della regolazione nei Paesi membri del 1997, e dal Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 sull'allargamento dell'Unione europea.
      4. L'azione governativa e i relativi costi sono valutati dall'Unità, in particolare, secondo i princìpi dell'imparzialità, eguaglianza, legalità, efficienza, trasparenza, informazione e qualità.

 

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      5. In conformità ai princìpi di cui al comma 4, l'Unità ha, tra l'altro, il potere di valutare se i processi di esternalizzazione di servizi pubblici o il ricorso a consulenze esterne costituiscono inutili duplicazioni di funzioni.
      6. I componenti dell'Unità sono nominati ogni sette anni con le seguenti modalità:

          a) quattro dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica d'intesa tra loro;

          b) due dal Presidente del Consiglio di Stato, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

          c) due dal Presidente della Corte dei conti, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;

          d) tre dal Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione vincolante della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

      7. Il presidente dell'Unità è eletto a maggioranza assoluta dai membri dell'Unità tra i componenti nominati a norma del comma 6, lettera a). Il suo mandato scade dopo tre anni e sei mesi e non è rinnovabile.
      8. I componenti dell'Unità sono scelti sulla base di una comprovata indipendenza ed esperienza tra professori universitari ordinari di materie giuridiche o economiche, nonché tra magistrati delle supreme magistrature amministrativa e contabile.
      9. L'Unità, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. Può chiedere altresì dati, informazioni e documenti alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici e alle società ed enti partecipati dallo Stato e dagli altri enti pubblici.
      10. L'Unità riferisce alle Camere sulla propria attività mediante relazioni semestrali. Il Governo o un terzo dei membri di ciascun ramo del Parlamento possono chiedere che l'Unità riferisca alle Camere su specifici argomenti. L'Unità, qualora lo ritenga

 

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opportuno, può inviare relazioni alle Camere su specifici argomenti. A tali comunicazioni è assicurata pubblicità attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo.

Art. 3.
(Società per azioni controllate o partecipate dallo Stato).

      1. L'Unità valuta, in base a metodologie di rilevazione e controllo predefinite, la qualità dell'attività gestionale, i costi e i risultati delle società per azioni controllate o partecipate dallo Stato.
      2. L'Unità definisce le metodologie di rilevazione e di controllo per la verifica dei risultati delle società per azioni controllate o partecipate dallo Stato secondo criteri di omogeneità e trasparenza, tali da garantire il confronto qualitativo e quantitativo dei risultati per la loro corretta comunicazione e divulgazione.
      3. Nel caso di valutazioni negative sull'operato delle società controllate e partecipate, per inefficienza o per mancanza di interesse generale, l'Unità riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, secondo i rispettivi Regolamenti, possono chiedere l'intervento del Ministro competente, anche per promuovere le iniziative conseguenti.

Art. 4.
(Enti locali).

      1. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell'azione di governo degli enti locali, nonché di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali, l'Unità provvede, in base a metodologie di rilevazione e di controllo predefinite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali dei medesimi enti, alla definizione dei parametri di valutazione

 

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della loro attività, alla misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini, all'apprezzamento dei risultati conseguiti nonché al monitoraggio del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dal patto di stabilità e crescita interno.
      2. L'Unità svolge le attività di cui al comma 1 d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.
      3. L'Unità valuta, altresì, la qualità gestionale e i costi delle società miste e delle società a capitale interamente pubblico.
      4. L'Unità valuta l'efficienza delle società di cui al comma 3, ne verifica l'utilità in ordine al perseguimento di interessi generali e controlla che le attività da esse svolte non diano luogo a sovrapposizioni con funzioni svolte dalla pubblica amministrazione o da altri livelli di governo.
      5. Le valutazioni negative espresse dall'Unità in ordine all'attività di società miste e a società a capitale interamente pubblico, e le eventuali proposte di scioglimento o liquidazione delle medesime società, avanzate dall'Unità a seguito di tale valutazione, possono incidere, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, sui trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato agli enti locali competenti.
      6. I risultati dell'attività di valutazione svolta dall'Unità ai sensi del presente articolo sono pubblicati ogni semestre e comunicati ai competenti consigli comunali e provinciali.

Art. 5.
(Princìpi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle regioni).

      1. Nel rispetto del regime delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, e nell'ambito dei princìpi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica regionale, l'Unità valuta la qualità delle politiche pubbliche poste in essere dalle società partecipate o controllate dalle regioni e i relativi costi.
      2. L'Unità valuta inoltre la rispondenza tra le politiche pubbliche poste in essere

 

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dalle società di cui al comma 1 e il perseguimento degli interessi generali.
      3. L'Unità valuta l'efficienza delle società di cui al comma 1, ne verifica l'utilità in ordine al perseguimento degli interessi generali e controlla che le attività da esse svolte non diano luogo a sovrapposizioni con funzioni svolte dalla pubblica amministrazione o da altri livelli di governo.
      4. Le valutazioni negative espresse dall'Unità in ordine alle attività delle società di cui al comma 1 e le eventuali proposte di scioglimento o di liquidazione delle medesime società, avanzate dall'Unità a seguito di tale valutazione, possono incidere, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, sui trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato alla regione competente.
      5. I risultati dell'attività di valutazione svolta dall'Unità ai sensi del presente articolo sono pubblicati ogni semestre e comunicati ai competenti consigli regionali.